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LA FIGURA DEL MASSAGGIATORE IN ITALIA – NORMATIVA E CODICE DEONTOLOGICO
1.1 La normativa di riferimento
Le figure professionali del Massaggiatore e del Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici vengono alla luce con la legge 23 giugno 1927, n. 1264. Quindi promanano da una legge dello Stato il cui titolo è: “Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”.
La definizione di arte ausiliaria delle professioni sanitarie è tuttora usata dal Ministero della Salute per qualificare la professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e viene utilizzata dallo stesso ministero per ratificare i diplomi esteri di massaggiatore abilitato.
Articolo 1
“Chiunque intenda esercitare le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell’infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età”.
Questa legge, inoltre, prevedeva l’emissione di un regolamento per l’esecuzione della legge, nonché l’emissione di regi decreti per istituire corsi di insegnamento per il rilascio delle licenze.
Per quanto concerne il regolamento di esecuzione,un anno dopo fu promulgato il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Poiché il regolamento di esecuzione è un atto normativo che indica le modalità per l’effettiva messa in pratica di una precedente legge, possiamo considerare il Regio Decreto 31 maggio 1928 n. 1334 come il momento di effettiva nascita della professione del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Invece per quanto riguarda i regi decreti di istituzione dei corsi, all’epoca non furono emanati, poi cambiò il metodo di governo della nostra nazione e infine dopo tanto tempo, solo dopo l’anno 2000 compaiono delle leggi regionali in argomento che istituiscono finalmente i corsi di insegnamento per il rilascio delle suddette licenze.
Successivamente, nel 1934, fu promulgato un Testo Unico sulle leggi sanitarie (T.U.L.S.), ovvero una raccolta di leggi riguardanti l’ambito sanitario che sostituì le precedenti leggi in materia. Il T.U.L.S. è in buona parte ancora vigente. Fino al 1978, cioè fino a quando fu introdotta la riforma sanitaria, il T.U.L.S. costituì l’unica raccolta di norme che regolavano il settore sanitario italiano.
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265[1] – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Articolo 99
(…) È soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori (…)
La vigilanza si estende:
a) all’accertamento del titolo di abilitazione;
b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie
anzidette.
Articolo 140
Chiunque intenda esercitare un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l’insegnamento delle parti medesime.
Articolo 141
Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell’articolo precedente o dell’attestato di abilitazione rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un’arte ausiliaria è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 200.000.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l’esercizio abusivo di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l’arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all’esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Articolo 142
Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell’art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella 4, annessa al presente testo unico.
Articolo 383
Sono autorizzati all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l’attestato di abilitazione a termini dell’art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Il massaggiatore come figura professionale per la legge italiana esiste, ed è un dato di fatto al punto tale che una normativa del 1971 la dà per assunta, nell’ambito della regolamentazione di una casistica specifica, quella dei massaggiatori non vedenti[2].
Legge 19 maggio 1971, n. 403 ha come titolo: “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi”.
Il legislatore, all’articolo 1, non differenzia tra soggetti vedenti e non vedenti, li descrive semplicemente per la figura che rappresentano, per identificarli.
Articolo 1
“La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la Sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e masso fisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.”
La vera problematica sino all’inizio del nuovo secolo è stata la vacatio legis in campo formativo ossia nell’individuazione di un percorso formativo ministeriale definitivo ed uguale per tutti.
Come si evince dalle tabelle esposte dal sito ufficiale del Ministero per la Salute, la figura del massaggiatore è ufficialmente elencata tra le figure ausiliarie sanitarie:
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE[3]
Professione |
Riferimenti normativi Profilo |
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1. |
Ottico | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12. |
Odontotecnico | R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11. |
Puericultrice | L. 19 luglio 1940, n. 1098 |
Altri riferimenti normativi: |
- D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
- D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.
Il titolo di massaggiatore ha equivalenti naturalmente in altre nazioni del mondo e a questo proposito negli anni, la normativa comunitaria (Direttiva 2005/36/EC) ci è venuta in aiuto per cui il “nostro” titolo professionale è stato utilizzato più volte per la ratifica di titoli esteri conseguiti in altri paesi e rilasciati a professionisti stranieri che risiedono stabilmente in Italia, per consentir loro di lavorare nella legalità (vedi tabella[4] allegata).
La Regione Lombardia, tramite Decreto n. 10043 del 06/10/2009, ha attivato i percorsi formativi abilitanti per l’esercizio dell’arte ausiliaria di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
Tale Decreto contiene un allegato in cui sono indicati:
- i requisiti per l’accesso ai corsi
- la tipologia e articolazione dell’offerta formativa
- gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato.
La Regione Lombardia, nella definizione del percorso formativo, si è ispirata proprio alle modalità di formazione già esistente in altri paesi dell’Unione Europea per diplomi simili, riconosciuti anche in Italia, quelli appunto esposti in tabella.
Lo stesso Decreto dichiara espressamente infatti “di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell’allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l’accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell’offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti dall’esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato Italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quello di massaggiatore e di capo bagnino”.
In riferimento a quanto sopra esposto relativamente ai riconoscimenti e conversioni di titoli esteri in figura di “Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” si invita il lettore a verificare i decreti emessi, presso il sito del Ministero della Salute e portale ufficiale di legislazione sanitaria[5]: www.normativasanitaria.it .
1.2 Chi è il massaggiatore? Aspetti legali e deontologici
In concordanza con l’evoluzione della professione di massaggiatore, per delineare sempre più chiaramente la sua figura ed il suo ruolo in ambito sanitario e sociale, l’associazione A.I.M. Associazione Italiana Massoterapisti[6], ha ritenuto opportuno emanare un codice deontologico in concordanza con quanto previsto dalla normativa vigente che impone che ogni professione o arte sanitaria sia dotata di un proprio regolamento che disciplini la professione con norme ben chiare e attraverso un idoneo codice di autodisciplina.
E’ quindi l’insieme delle regole che delinea la figura professionale di riferimento, regole la buona condotta professionale e costituisce l’espressione dei valori e dei principi etici di una professione e guida il professionista nelle scelte di comportamento e lo aiuta ad affrontare i dilemmi etici che si possono presentare nel corso della sua attività.
Il codice deontologico è destinato a:
- Assistiti effettivi e potenziali
- Colleghi
- Altri professionisti di arti simili
- Se stessi come professionisti
E’ necessario segnalare che il codice deontologico non contiene obblighi stabiliti dalla Legge, ma contiene obblighi morali stabiliti usualmente dagli stessi professionisti di un dato settore che fissano le norme deontologiche, a seguito di opportuna riflessione basata sulla propria pratica quotidiana, sulla base di ciò che favorisce la professione e ciò che la danneggia. E’ un codice di autoregolamentazione che la Legge però prende comunque in considerazione pur non essendo di emanazione statale, in considerazione in alcuni casi.
Ad esempio, il Codice Penale, nella definizione del concetto di colpa dà rilievo a regole di condotta professionale affermate e ritenute valide nell’ambito della comunità scientifica, compreso anche il codice deontologico.
Altro esempio è costituito dalla legge 42 /1999 riguardante disposizioni in materia di professioni sanitarie, viene stabilito che il campo di attività e di responsabilità del professionista è determinato dai contenuti:
- dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali;
- degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario
- degli specifici codici deontologici.
Venendo al codice deontologico, quel che interessa qui riportare è ciò che riguarda l’identificazione del Massaggiatore, di cui troviamo definizione e specifiche all’articolo 1 ed ai successivi quattro.
Art. 1 – Premessa
Il Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici è l’operatore sanitario, esercente un arte sanitaria, che su indicazione del medico, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente alla cura, riabilitazione e recupero funzionale del paziente mediante massoterapia, idroterapia e balneoterapia come indicato dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e dall’art. 6 del D.P.R. 14 marzo 1974 n. 225. In autonomia esegue anche attività di massaggio igienico e sportivo e collabora con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo. La riabilitazione è al servizio della persona e della collettività e si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa. La responsabilità del Massaggiatore e Capo Bagnino consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.
Il Codice deontologico guida il Massaggiatore e Capo Bagnino nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. È uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dal Massaggiatore e Capo Bagnino.
Il codice deontologico, oltre alla definizione della figura professionale, conformemente alle norme giuridiche analizzate sopra, ribadisce che le attività di cura, riabilitazione e recupero funzionale sono svolte su indicazione del medico, mentre le attività di massaggio igienico e sportivo possono essere da lui svolte in autonomia. In ambito sanitario e riabilitativo emerge che il Massaggiatore e Capo bagnino può prestare la propria opera, pur sempre in collaborazione con altri professionisti sanitari.
L’articolo due invece ci parla del come il massaggiatore deve svolgere il suo lavoro.
Art. 2 – Principi etici della professione
Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure riabilitative.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall’età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia. Il Massaggiatore e Capo Bagnino agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.
Nell’agire professionale, Il Massaggiatore e Capo Bagnino si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio. Il Massaggiatore e Capo Bagnino contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
All’articolo tre, si parla dell’aggiornamento continuo, del saper riconoscere i propri limiti professionali e del necessario ricorso dell’intervento di professionisti più esperti e specialisti, in caso le circostanze lo richiedessero, disponibilità a condividere la conoscenza ed il lavoro sull’assistito. Astensione dall’attività in caso non si possa agire in sicurezza ed impegno a non agire in conflitto di interessi.
Art. 3 – Norme generali
Il Massaggiatore e Capo Bagnino aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza. Il Massaggiatore e Capo Bagnino fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. Il Massaggiatore e Capo Bagnino assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri. Il Massaggiatore e Capo Bagnino può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente. Il Massaggiatore e Capo Bagnino, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell’autorità competente.
L’articolo quattro tratta dei rapporti professionali con colleghi ed altri operatori, sancendo un comportamento ispirato al rispetto e alla solidarietà, indipendentemente dalla forma di svolgimento dell’attività. Contiene l’impegno al rispetto del codice deontologico, del tariffario e delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. Sancisce inoltre l’obbligo di segnalare abusi o comportamenti contrari alla deontologia di altri colleghi.
Art. 4 – Rapporti professionali con colleghi e altri operatori
Il Massaggiatore e Capo Bagnino collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell’équipe.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura. Il Massaggiatore e Capo Bagnino ha il dovere di auto valutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.
Nell’esercizio autonomo della professione Il Massaggiatore e Capo Bagnino si attiene alle norme di comportamento deontologico; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Tariffario.
Il Massaggiatore e Capo Bagnino tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria. Il Massaggiatore e Capo Bagnino è tenuto a segnalare ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.
L’articolo cinque tratta i rapporti con le istituzioni in senso collaborativo e costruttivo.
Art. 5 – Rapporti con le istituzioni
Il Massaggiatore e Capo Bagnino, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. (…)
In definitiva, il massaggiatore[7] è un terapista sanitario, ed il suo lavoro ha specifiche indicazioni e controindicazioni che segnalerò nel prossimo capitolo in particolare per ciascuna tecnica.
Il massaggio è indirizzato alla conservazione di un buono stato di efficienza psicofisica della persona ed alleviare la decadenza nel tempo dei tessuti sottocutanei. I trattamenti di massoterapia quando saggiamente dosati danno effetti benefici sul corpo soprattutto su persone sedentarie e che hanno problemi di circolazione. Con le tecniche di lavoro a sua disposizione il massaggiatore esercita la sua azione diretta e meccanica su cute, sottocute, tessuto connettivo, tessuto fasciale e linfatico e si propone proprio questo: facilitare la circolazione sanguigna, linfatica ed umorale mantenendo i tessuti puliti e sciolti.
Il massaggiatore può operare solo dietro prescrizione medica, non può infatti operare diagnosi e nemmeno definire il tipo di trattamento da applicare al cliente. Ha inoltre il dovere di mantenere il segreto professionale (art. 622 c.p.) Costituisce e conserva un archivio protetto dalla legge sulla privacy, ove custodisce le cartelle cliniche dei suoi pazienti allo scopo di raccogliere l’anamnesi delle patologie relative al loro passato. Nelle stesse cartelle riserverà uno spazio ove necessario, per tener memoria delle sedute praticate.
Nei confronti del cliente e per la sua stessa immagine il massaggiatore è buona norma che sia o abbia:
– accuratamente rasato in viso
– con mani pulite e curate, prive di callosità
– unghie corte pulite e ben curate
– sempre pulito e deodorato e non profumato
– vestito sempre di cotone bianco chiuso, con indumenti privi di parti metalliche o che possano in qualsiasi modo provocare lesioni a se stesso o al cliente, zoccoli sanitari ai piedi
– capelli sempre corti o lontani dal viso o dalla possibile portata del cliente durante i trattamenti
– assenza di collane, anelli, orecchini o braccialetti sempre per non danneggiare se stesso o il cliente durante il lavoro
Il massaggiatore dovrebbe sempre aver cura di se stesso e del suo corpo, e della sua cultura personale e professionale, lavora per il benessere del cliente e dovrebbe esserne l’immagine primaria.
Un professionista che cura la postura di lavoro unitamente tutto quanto esposto alla pagina precedente, è un terapista che non solo si prende cura del suo corpo e della sua energia ma dà anche un chiaro esempio di diligenza e coerenza comportamentale al suo cliente a testimonianza della sua professionalità in ottemperanza al codice deontologico.
[4] Dispensa di Legislazione sanitaria L2 – Milano, Ecolife 2010
[5]http://www.normativasanitaria.it/jsp/ris.jsp?codmat=167&dataguDa=11/30/2010&dataguA=12/6/2010,http://www.normativasanitaria.it/jsp/allegati.jsp?frase=parte&url=ARTI/2010/10/05/&id=35435&page=ris&num=2010100510A113880001004
www.guritel.it sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
[6] www.massoterapisti.org L’A.I.M., è l’associazione nazionale di categoria volta a tutelare la professione di Massaggiatore e capo bagnino e a promuoverla nei confronti delle istituzioni e degli Enti pubblici e privati.
[7] Dispensa MCB – Indicazioni Generali, Ecolife Srl, 2010